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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire
125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971
la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello
Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai
sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.