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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1960, non e' piu' dovuto alle Camere di
commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico
degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f)
del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia
corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
1 contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle
camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31
dicembre 1959, sono irripetibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE