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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, e'
cosi' sostituito:
"L'indennita' di espropriazione del suolo occupato nella
costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 e'
determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti
dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'indennita' di espropriazione, prevista nel primo comma, e'
offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme
stabilite per le citazioni.
Qualora l'indennita' sia stata accettata dall'interessato, il
prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti,
insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione,
ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25
giugno 1865, numero 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e
pronuncia l'espropriazione.
Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il
proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare
l'indennita' offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della
citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso
la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati
allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.
Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non e' previsto nel
presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive modificazioni".