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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con
riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n.
279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai
terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli
anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre
del 1961.