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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi
incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'.
L'importo relativo sara' pari, per il primo triennio, al 50 per
cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma
corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al
fine di mantenere il quantitativo numerico del personale
costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le
determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa
e' costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe,
assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti
corrispondere alle unita' occorrenti per integrare la copertura del
fabbisogno di personale in ciascun anno.
Il fabbisogno di personale di ciascun anno e' pari al contingente
determinato al 1 luglio 1967 in 154.500 unita', aumentato o diminuito
in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno
stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.