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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato
nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri
competenti di concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto
dell'anzianita' maturata, della categoria e grado rivestiti e delle
funzioni esercitate - puo' essere anche superiore a quella rivestita
nell'ente di provenienza.
La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di
cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti,
dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al
Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e non da' luogo alla corresponsione di assegni
arretrati.