Legge Ordinaria n. 1241 del 23/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1967 n. 325)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1968,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le disposizioni e
modalita'  previste  nel  relativo  disegno  di legge presentato alle
Assemblee legislative il 31 luglio 1967.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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