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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il
bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e
modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle
Assemblee legislative il 31 luglio 1967.