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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967,
recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito
nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle
disponibilita' del fondo medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO -
PIERACCINI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE