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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli unici dei decreti legislativi del Capo provvisorio
dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321,
concernenti la concessione di alloggi dello Istituto nazionale per le
case degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, sono sostituiti dal presente:
"Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive
modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai
fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in
servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in
servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.
Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS e'
altresi' esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che
abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel
ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto
nove anni di servizio dalla predetta ammissione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
- TREMELLONI - REALE -
PRETI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE