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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il limite massimo di eta' previsto dall'articolo 6 del regolamento
approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5
delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687,
dall'articolo unico del regio decreto 10 febbraio 1940, n. 187, e
dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai
concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di
ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e
dell'Istituto idrografico della Marina, e' abolito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE