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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375,
nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, e' sostituito
dal seguente:
"I provvedimenti di assunzione del personale presso le
amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi
alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per
l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via
giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come
disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi,
che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di
guerra; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la
via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli
invalidi interessati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE