Legge Ordinaria n. 1261 del 15/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1968 n. 2)
Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13
marzo  1921,  n.  261,  e  successive  modificazioni,  a favore delle
famiglie  dei  funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei
sottufficiali  e dei militari di truppa delle forze armate di polizia
sono  estese,  nella  misura  e  alle  condizioni  ivi previste, alle
famiglie  degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dello  Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del
dovere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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