Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13
marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle
famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia
sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle
famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del
dovere.