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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta
modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e
dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si
effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:
gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti,
muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un
periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;
i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche'
i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente,
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del
diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano
prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.
Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i
sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'eta' di
27 e di 34 anni alla data del bando".