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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168,
sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto
1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari
di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26
luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei
militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 13
febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei
militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto
concerne l'attribuzione dell'indennita' speciale al personale cessato
dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio, devono
intendersi nel senso che l'indennita' speciale stessa compete
indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata.