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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle
persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni
asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3
settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre
Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a
procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco
dinanzi alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in
Germania" con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai
sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento
sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn
il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.
L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non
potra' superare il controvalore in lire italiane della somma netta di
marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti
dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in
base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20
dicembre 1964, reso esecutivo in Italia col decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle
spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.