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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei
conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni estinguibili
in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione,
da destinare alla copertura del disavanzo delle gestioni 1966 e 1967
delle Amministrazioni stesse risultante dagli stati di previsione
dell'entrata e della spesa approvati con le leggi di bilancio.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno
capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi
capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio successivo al secondo anno
dalla data di erogazione delle anticipazioni stesse.