Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 26 ottobre 1962, numero 1594, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513,
e' fornita, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1967, per un
ammontare di lire 500.000.000.
All'onere predetto si provvede con riduzione dello stanziamento del
capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.