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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni
espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo si applicano anche
agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla
legge del 31 marzo 1955, n. 240.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE