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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in
riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:
a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le
imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi
(anche se di provenienza estera, purche' facciano parte integrante
della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in
deposito all'estero, nonche' dei pagamenti contrattualmente previsti
durante il periodo di approntamento della fornitura o della
prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri
1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della
fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi
indicati al n. 4) dell'articolo 5;
c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito
all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8)
dell'articolo 5;
d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e
interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni
previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi
d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di
"prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio
indicato al n. 7) dell'articolo 5;
f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre
che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter
concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri,
relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5.