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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3,
comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e' equiparato a
tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data
di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla
tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.
Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli
2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n.
73.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara'
provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello
stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato per l'anno finanziario 1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE