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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante
concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo
articolo 9 della presente legge.
Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere
inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto
ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le
categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono
deroghe, il limite massimo non puo' superare anche in caso di cumulo
dei benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i
mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo
stesso beneficio;
3) buona condotta;
4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
5) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale
qualifica abbiano riportato l'idoneita' nel concorso previsto
dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi
avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di eta',
al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.
Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone
l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti
prescritti. Agli interessati deve essere data notizia della
esclusione.