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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne
vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, puo' essere presentata sino
al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.