Legge Ordinaria n. 1376 del 23/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1968 n. 29)
Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze
derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro i limiti di spesa
di cui al successivo articolo 4:
    a)  ad  inviare  in  Somalia  personale  tecnico  di  particolare
competenza appartenente alle seguenti categorie:
      1)  personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero
altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di
comando presso il Ministero degli affari esteri;
      2)  d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in
servizio  permanente  o  continuativo  e  delle categorie in congedo,
richiamato o trattenuto;
      3)  personale  assunto  a  tal  fine  con  contratto di diritto
privato a tempo determinato;
    b)  a  provvedere  in  Italia  a  corsi  di  specializzazione  ed
addestramento  tecnico-professionale  per  studenti, tecnici ed altro
personale somalo, concedendo borse di studio;
    c)   a  concedere  contributi  alle  istituzioni  scolastiche  ed
educative somale o di interesse somalo;
    d) a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello
Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di
materiale  ed  attrezzature  di  produzione  italiana o di servizi da
parte  di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione
di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;
    e)  a  concedere  contributi  a  favore di cittadini italiani, di
enti,  societa'  o  imprese  italiane  o  a prevalente partecipazione
italiana  per  l'esecuzione  di studi, progettazioni e lavori nonche'
per  l'acquisto  di  installazioni  e materiali destinati ai piani di
sviluppo economico e sociale della Somalia.
  I  contributi  di cui al presente articolo sono concessi nei limiti
della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti
nel regolamento di esecuzione della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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