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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze
derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro i limiti di spesa
di cui al successivo articolo 4:
a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare
competenza appartenente alle seguenti categorie:
1) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero
altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di
comando presso il Ministero degli affari esteri;
2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in
servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo,
richiamato o trattenuto;
3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto
privato a tempo determinato;
b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed
addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro
personale somalo, concedendo borse di studio;
c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed
educative somale o di interesse somalo;
d) a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello
Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di
materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da
parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione
di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;
e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di
enti, societa' o imprese italiane o a prevalente partecipazione
italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonche'
per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di
sviluppo economico e sociale della Somalia.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti
della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti
nel regolamento di esecuzione della presente legge.