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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
concernente disciplina dei diritti dovuti all'ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' soppresso, e le relative disposizioni sono
assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.
L'articolo 2 e sostituito dal seguente:
"Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza
dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro
guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di
navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i
richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle
tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle
spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e
prestazione relative alle operazioni richieste".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte
di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli
interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente
postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con
imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile, di concerto col Ministro per il tesoro, Le imposte di bollo
suddetto sono mensilmente accreditate al conto corrente postale
dell'ufficio bollo straordinario di Roma.
Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per
affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati
all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono
pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti
per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma
dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2
del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura
dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331
e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte
di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto
corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme
occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del
rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando
sono da effettuare fuori sede.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
e' autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il
funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche
dell'ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere
effettuati i versamenti previsti dal presente articolo".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' attribuito un
assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex
coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per
l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al
presente decreto.
Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto e', altresi', attribuito un assegno
personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, e'
del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali,
del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e
per le tre qualifiche piu' elevate della carriera direttiva
amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.
Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 10 maggio 1966 e
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennita'
comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai
precedenti commi.
Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi
servizi contabili e di ragioneria e' attribuito, nella misura di due
terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.
L'assegno mensile previsto dal primo comma e' suscettibile, a
decorrere dal 1 gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un
massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per
i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per
il tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti
rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base
per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni
di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unita'.
L'assegno personale previsto dal secondo comma e' riassorbibile in
ragione della meta' dell'incremento dell'assegno mensile come
previsto nel precedente comma.
Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni
tecniche di cui al precedente art. 2, non spetta alcun diritto o
indennita'.
Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento
economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni
tecniche di cui al precedente articolo 2 o e' addetto
all'espletamento delle medesime.
I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1 maggio
1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno
effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di
colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato, nonche' sugli introiti
del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato
stesso.
A partire dal 1 gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e per
l'aviazione civile in relazione alle operazioni espletate da ogni
categoria di personale dei singoli uffici periferici, puo' disporre,
con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati,
l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente
articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire
600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1
gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per
cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.
L'aumento e' corrisposto mensilmente per il 7 per cento del suo
ammontare; la restante somma e' corrisposta, invece, in una sola
volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti
e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore
dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun
impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre
stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per
l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della
determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui
al precedente art. 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile,
saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in
concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle
lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in
percentuale ai detti introiti:
a) fino al 4 per cento - per spese relative a misure
previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del
personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese
relative ad interventi previdenziali in favore del personale
dell'ispettorato, nonche' per interventi assistenziali in favore del
personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa,
sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 7 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita
agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande
e di versamenti in conto corrente postale, nonche' per fabbisogni di
stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi,
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per
sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo
comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di
qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso
ogni compenso al personale;
c) fino al 3 per cento - per spese relative alle attrezzature
tecniche per i servizi della motorizzazione civile".
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis.
Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dello Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:
1) gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli
a motore, gli esami per la patente di guida ad uso privato dei
veicoli a motore delle categorie D ed E, nonche' gli esami dei
mutilati e minorati fisici;
2) gli esami di idoneita' per insegnanti o istruttori di scuole
guida;
3) le visite e prove degli autobus e dei complessi di veicoli,
nonche' di veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico
superiore a 3.500 chilogrammi;
4) le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI
lettera B) annesse al presente decreto.
Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva
amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati dopo aver seguito
con esito favorevole appositi corsi di qualificazione svolti
dall'Ispettorato medesimo:
1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami
dei mutilati e minorati fisici;
2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole,
carrelli e macchine operatrici.
Possono essere effettuati da funzionari della carriera di
concetto dell'Ispettorato muniti di titolo di studio di perito
industriale o geometra o del diploma di maturita' scientifica ed
all'uopo abilitati come previsto dal precedente comma:
1) gli esami per la patente di guida ad uso private per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami
dei mutilati e minorati fisici;
2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole,
carrelli e macchine operatrici;
3) le visite e prove di veicoli a motore e rimorchi, esclusi
quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500
chilogrammi, gli autobus e i complessi di veicoli;
4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri
e macchine agricole;
5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la
verifica di motori;
6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e
imbarcazioni a motore.
Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto
muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma
e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'uopo
abilitati come previsto dal secondo comma:
1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami
dei mutilati e minorati fisici;
2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole,
carrelli e macchine operatrici.
Con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
saranno stabilite le norme e le modalita' per l'ammissione ai corsi,
per lo svolgimento dei medesimi per il conseguimento
dell'abilitazione.
Art. 5-ter.
I ruoli organici del personale di concetto e del personale
salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1
febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unita'
nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unita' nella
qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unita' nella
qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unita' nelle qualifiche di
sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe
e di aiuto ispettore, nonche' di 50 unita' nella qualifica di operai
di prima categoria (specializzati)".
L'articolo 6 e' sostituto dal seguente:
"Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n.
1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono
altresi' abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di
approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli
ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946
istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello
stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili
con il presente decreto.
E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti
di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di
concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere
autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi
per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le
disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo
comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino
all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato.
Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono
devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del
secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al
personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo
di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita'
indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con
le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata
in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quando non
verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati
nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso,
aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".
Alla Tabella I, n. 2), prima dell'articolo "85" e' aggiunto
l'articolo "80".
Il n. 7) e' soppresso.
E' aggiunta la seguente nota:
"N. B. - Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili
qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di
motoveicoli della categoria A".
Alla Tabella II e' aggiunta la seguente nota:
"N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2)
sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del
foglio di via, quando necessari".
Alla Tabella III e' aggiunto il seguente n. 5):
"5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a
motore a gas compresso o liquefatto............ 1.000"
Nella stessa Tabella la nota e' sostituita dalla seguente:
"N. B. - Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste
dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del
decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le
tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del
documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari.
L'operazione di cui al n. 5) e' prevista dallo articolo 351 di detto
decreto".
Alla Tabella VI, lettera a), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole
"(articolo 1)".
E' aggiunta la seguente nota:
"N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2),
3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la
navigazione, quando necessari.
La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) e' comprensiva
di quella per l'operazione di cui al n. 3)".
La Tabella VII e' sostituita dalla seguente: TABELLA VII
INDICE
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE