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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole
elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e'
annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse
scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.