Legge Ordinaria n. 151 del 21/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1967 n. 87)
Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  delega  al  Governo  ad  apportare  modificazioni  alla vigente
tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della
legge  1 febbraio 1965, n. 13, e' prorogata al 31 dicembre 1969 per i
fini previsti dall'articolo medesimo.
  A  parziale  modifica  del  citato  articolo  3, i decreti delegati
saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze.
 

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