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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n.
156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri e' modificato
come segue:
"Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Genova e' autorizzata a percepire, con le modalita' di
riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei
contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile
dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C,
gruppo 34°".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI -
- TAVIANI - PRETI -
COLOMBO - MANCINI
- SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE