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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in
seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei
pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma
dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e' elevato a
tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10
della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di
pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta
Commissione - di cui al secondo comma del citato articolo 13 della
legge 14 giugno 1949, n. 410 - e' portato a tre, e cioe' un
rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle
imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende
concessionarie a partecipazione statale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE