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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e' cosi' modificato:
"Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o
insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la
loro industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un
nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri
in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI -
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE