Legge Ordinaria n. 159 del 22/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1967 n. 88)
Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermo  restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
28  luglio  1961,  n.  831, per il conferimento di nuovi incarichi di
insegnamento,  gli  incarichi  triennali con scadenza al 30 settembre
1967, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335,
e  con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonche' quelli conferiti a norma
della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno
scolastico 1967-68.
  Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi
relativi   all'insegnamento   di  applicazioni  tecniche  maschili  e
femminili nella scuola media.
 

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