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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di
insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre
1967, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335,
e con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonche' quelli conferiti a norma
della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno
scolastico 1967-68.
Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi
relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e
femminili nella scuola media.