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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e' modificato come
segue: "Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:
"Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello
Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato
ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione,
potra' continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri
provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della
emanazione della presente legge. Le imprese debbono, pero',
dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la
domanda di conferma o di nuova iscrizione.
Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza
del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per
l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15
milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di
un contributo o concorso dello Stato.
Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli
appalti puo' aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel
comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato
ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione
purche' esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la
necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma,
rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito
dall'articolo 23.".