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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22,
concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di
imposta sugli utili distribuiti dalle societa', con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745, e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e'
dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa'
dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del
secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle
dette societa' concorrono a formare il reddito complessivo dei soci
ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa'".
I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre
1952, n. 1745, sono abrogati.
L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' sostituito
dal seguente:
"Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a
leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad
organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle
societa' ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti
dall'imposta sulle societa' si applica, in luogo della ritenuta a
titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del trenta per cento.
Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed
a societa' o associazioni estere senza stabile organizzazione in
Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto
prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella
misura del trenta per cento.
La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto,
applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e
quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche
effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In
ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della
ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di
aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del
competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso e'
effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis
del testo unico medesimo e' dovuta con decorrenza dal secondo
semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso.
Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.
In tutti i casi in cui la ritenuta e' operata a titolo di imposta
le disposizioni dei primi cinque commi dello articolo 3 non si
applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si
applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e' sostituito dal seguente:
" Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di
cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile
complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta
complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni
previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il
diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 "".