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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire edifici
da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonche' a provvedere
all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle localita'
che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi
annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le
modalita' di cui al successivo articolo 2.