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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155,
e' aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo
organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche
iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera
equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita'
di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di
ruolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE