Legge Ordinaria n. 231 del 11/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1967 n. 110)
Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  1,  secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155,
e' aggiunto il periodo seguente:
  "In  via  subordinata,  nel  solo  caso  di  completezza  del ruolo
organico  e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche
iniziali   della   carriera   esecutiva   menzionata  o  di  carriera
equipollente,  detti centralinisti debbono essere assunti in qualita'
di  avventizi  o  nella corrispondente categoria del personale non di
ruolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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