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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il completamento dell'attuazione - a cura ed a carico
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - del programma di
sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali
rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande
circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13
agosto 1959, n. 904, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da
ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19
miliardi nell'anno 1967.
Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la
quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza
dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.