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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i
direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori
sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che
all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio
non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in
ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato.
Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.
I sanitari che abbiano conseguito l'idoneita' per il posto che
occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore
categoria, sono esentati dalla prova scritta di esame.