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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, i
buoni ordinari del Tesoro si estinguono per prescrizione con il
decorso di dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.