Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,
e' cosi' modificato:
"La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei
voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il
prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso
di candidature presentate in piu' di uno dei Collegi suddetti, si
assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale
relativa riportata dal candidato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE