Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e' cosi'
modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente
alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla
differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia'
contratti prima della pubblicazione della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE