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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80,
relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti
ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituto dal seguente:
"Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti
ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunita'
economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata,
ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di
mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone
l'intervento dell'AIMA, che provvede in conformita' dell'articolo 7
del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua
legge istitutiva".
L'alinea 2 del secondo comma dell'articolo 3 e' sostituita dalla
seguente:
"2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente
qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza
sociale, del commercio con l'estero e della sanita'".
Al secondo comma dell'articolo 3 e' aggiunta la seguente alinea
8-bis:
"Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali
uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonia parziaria
ed uno rappresentante dei compartecipanti".
Al secondo comma dell'articolo 3 l'alinea 16 e' sostituita dalla
seguente:
"Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato
dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione
nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto tra I direttori di mercati
ortofrutticoli".
Il secondo comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a
tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e
godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e
possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito,
l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e
prestiti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - PIERACCINI
- PRETI - COLOMBO - -
ANDREOTTI - Bosco -
TOLLOY - MARIOTTI -
Visto, il Guardasigilli: REALE