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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di
affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 5 della legge 12
giugno 1962, n. 567, nonche' al segretario di essa, e' dovuta per
ogni seduta una indennita' di presenza di lire 6000 a partire
dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.
Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione
previsto per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di
ispettore generale.