Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei
all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione
dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da
apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata
d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
Il disciplinare avra' effetto dal 10 marzo 1966.