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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della sanita' e' autorizzato a rimborsare alle
Amministrazioni provinciali le somme da questo anticipate, fino al 30
giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle
assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di
ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanita'
pubblica.