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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere d), e), f), g),
della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dallo articolo 5 della
legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di
riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data
l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento
statale, sempre che, anteriormente al loro inizio, sia stata data
comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure
detto ufficio abbia proceduto, anche in modo sommario, al relativo
accertamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il
Guardasigilli: REALE