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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono
delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e'
elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la
residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei
Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966,
elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il
Guardasigilli: REALE