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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita'
dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di
assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, e' prorogato al 31 dicembre
1969.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - PRATI
Visto, il Guardasigilli: REALE