Legge Ordinaria n. 308 del 21/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1967 n. 130)
Autorizzazione di spesa per fronteggiare gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite dall'A.N.A.S. e finanziate con leggi speciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 7 miliardi per far fronte agli
oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329,
23  ottobre  1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione
dei   prezzi   contrattuali   delle  opere  pubbliche  di  competenza
dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle strade, autorizzate da leggi
speciali, le cui disponibilita' globali o annuali risultino esaurite.
  La   detta   somma,   ripartita  in  ragione  di  lire  3  miliardi
nell'esercizio  1966  e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sara'
iscritta  in  apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi.
  Le  somme  non  impegnate  entro  il  31 dicembre di ciascuno degli
esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.
 

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