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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono elevati di 150 volte: i limiti originari di somma indicati
nell'articolo 7 del regio, decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520,
convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve
essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.