Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana
che avranno luogo nella primavera del 1967.