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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14
novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri
dell'Autorita' marittima e' da intendersi equivalente a quella nei
registri degli Uffici di navigazione interna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE